Art. 7.
(Funzioni dei comuni).

      1. I comuni, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono, in conformità agli obiettivi della programmazione regionale, all'attuazione, anche in forma associata ed eventualmente con il concorso delle comunità montane, dei progetti finanziati con la quota del Fondo di cui all'articolo 3.
      2. I comuni promuovono, altresì, interventi e progetti per i giovani, al fine di favorirne le capacità progettuali e gestionali.
      3. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, i comuni, singoli o associati, istituiscono forme di rappresentanza o forum di associazioni ed aggregazioni di giovani, definendone le modalità

 

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per la composizione e per lo svolgimento delle attività e garantendo loro piena autonomia finanziaria e gestionale.